[A] Sull’onere della prova posto in capo, rispettivamente, al creditore ed al debitore in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione.[B] Sugli effetti, in materia di cessione del credito, dell’avvenuto pagamento da parte del debitore in particolare nel caso in cui esso si verifichi prima del perfezionamento della cessione e nel caso in cui esso si verifichi prima della notificazione ai sensi dell’art. 1264 c.c..
SENTENZA N. ****
[A] In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l’adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto Ã...